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Ordinanza — n. 31158/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to extreme generality and failure to specify grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31158/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the second-instance judgment's reasoning was too brief, but the court found the complaint extremely generic because it failed to identify which specific appeal ground was deficient. Consequently, the court rejected the appeal and imposed financial penalties on the appellant under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to specify which particular appeal reason is allegedly deficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility extreme generality of grounds failure to specify appeal reason procedural costs imposition Cassa delle ammende fine alibi testimone a carico allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 595, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI ALESSANDRO nato a CATANIA il 21/02/1980 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Termini Irnerese del 1 luglio 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilil:à di Alessandro Lo Presti per il reato di furto aggravato, con la recidiva reiterata specifica, condannandolo alla pena di giustizia e, in particolare, ha riqualificato il fatto come tentato furto e ha ridotto la pena; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta il carattere succinto della motivazione che lo riguarda, è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che non specifica in relazione a quale motivo di appello la motivazione della sentenza di secondo grado risulterebbe carente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25