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Ordinanza — n. 31157/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Pantaleo inadmissible, confirming the lower court's rejection of his recidivism exclusion argument. Pantaleo argued that the appellate court erred in applying recidivism rules, but the court found his claim manifestly unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and Pantaleo was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, requiring the court to assess whether the lower court correctly applied recidivism provisions and adequately motivated the decision on social danger.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism exclusion manifestly unfounded claim social danger assessment procedural costs award accertamento insufficiente dei fatti testimonianza inattendibile mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTALEO FRANCESCO nato a ANDRIA il 13/06/1988 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani del 17 settembre 2015 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Pantaleo per il reato di tentato furto aggravato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava l'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle relative disposizioni e ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali il nuovo fatto di reato, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato, costituisce manifestazione della maggiore e più spiccata pericolosità sociale del Pantaleo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i