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Ordinanza — n. 31154/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to duplicate filing and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant filed two separate petitions within the same period, violating the rule against duplicate filings, while the first petition's arguments were deemed manifestly unfounded and the second was too generic. Consequently, the court rejected the challenge to the lower court's conviction for personal injury and threats.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant files multiple petitions within the same period or if the grounds are manifestly unfounded or excessively generic, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility duplicate filing prohibition manifestly unfounded grounds generic appeal rejection procedural costs imposition Cassazione ordinanza art 606 c.p.p. imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
e delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, considerata la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
§ 7 of Sez. U, n. 12164/2011
art. 582 cod. pen
252028); - che il primo motivo del ricorso depositato in data 2 luglio 2021 - con il quale il ricorrente si duole, della violazione dell'art. 582 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASI NICOLA nato a MATERA il 29/04/1976 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2017 del Tribunale di Matera che aveva affermato la penale responsabilità di Nicola Stasi per i reati di lesione personale e minaccia grave, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorrente ha proposto ricorso mediante due distinti atti introduttivi, uno sottoscritto dagli avv.ti Nicola Rocco e Gaetano Vasile e depositato il 2 luglio 2021, e l'altro sottoscritto dal solo avv. Nicola Rocco e depositato il 7 settembre 2021; - che il ricorso depositato il 7 settembre 2021 è inammissibile, avendo già in data 2 luglio 2021 l'imputato esercitato il potere di impugnazione tramite entrambi i suoi difensori (vedi § 7 del «considerato in diritto» di Sez.

U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, Di Cecca, Rv. 252028); - che il primo motivo del ricorso depositato in data 2 luglio 2021 - con il quale il ricorrente si duole, della violazione dell'art. 582 cod. pen. e della illogicità della motivazione, sostenendo che la prova è contraddittoria, in quanto dal referto redatto dalla struttura pubblica risultava essere stata cagionata una lieve iperemia allo zigomo destro, mentre dal certificato poi rilasciato dal medico curante risultava un'ecchimosi ed era illogico ritenere che il quadro clinico fosse successivamente peggiorato - è manifestamente infondato, atteso che normalmente è necessario che trascorra diverso tempo tra l'evento lesivo e la produzione dell'ecchimosi; - che il secondo motivo del ricorso depositato in data 2 luglio 2021 - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, considerata la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così