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Ordinanza — n. 31153/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning, ruling material evidence re-evaluation barred at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Dani Paulin and Dani Dile inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued the lower court's reasoning regarding their criminal liability for fraudulent bankruptcy was illogical. The court rejected this claim because requesting a re-evaluation of the existing evidence is not permitted at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals challenging the illogical nature of reasoning are inadmissible if they merely seek a re-evaluation of the material evidence, which is excluded at the stage of legal review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence stage of legal review illogical reasoning argument fraudulent bankruptcy liability irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DANI PAULIN nato il 29/06/1963 DANI DILE nato il 10/12/1966 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Pistoia che aveva affermato la penale responsabilità di Paulin Dani e Dile Dani per il reato di bancarotta fraudolenta, condannandoli alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono della illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità, è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/