Cassation court dismisses appeal as generic and unsupported by specific arguments against appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentencing, but the court found these arguments generic because they failed to engage with the specific reasons provided by the Court of Appeal. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction for aggravated theft was upheld due to the lack of substantive challenge to the decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because the appellant fails to confront the specific arguments used by the appellate court to reject the claims, rendering the complaint generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA GIOSUE nato a CERIGNOLA il 14/06/1975 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 9 febbraio 2015 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale -<nvoxft di IJ che aveva affermato la penale responsabilità di Giosuè Branca per il reato di furto pluriaggravato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha specificamente ed adeguatamente motivato in ordine all'infondatezza dei motivi di gravame; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato, atteso che su tali punti la Corte di appello ha specificamente motivato, mentre il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a base della decisione, cosicché il motivo di ricorso risulta generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso