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Ordinanza — n. 31148/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for threats and assault, rejecting immobility request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by the three Tuttobene brothers inadmissible, upholding their criminal conviction for threats and personal injury. The lower court had rejected the defendants' request to apply the principle of immobility under Article 34 of D.Lgs. 274/2000, citing the severity of the victim's injuries. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; The principle of immobility is inapplicable when the gravity of the event justifies criminal prosecution, thereby precluding the exclusion of criminal liability.

Parole chiave

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criminal liability principle of immobility threats and assault severity of event Cassation inadmissibility risarcimento per atto illecito pericolo di tortura minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
3 della motivazione della sentenza di appello) tale causa è inapplicabile per la gravità dell'evento occorso alla persona offesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUTTOBENE FRANCESCO nato a CATANIA il 13/07/1950 TUTTOBENE CRISTIAN nato a CATANIA il 02/10/1984 TUTTOBENE SALVATORE nato a CATANIA il 22/04/1978 avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza del 29 luglio 2020 del Giudice di pace di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Tuttobene, Cristian Tuttobene e Salvatore Tuttobene per i reati di minaccia e lesione personale condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della persona offesa, Salvatore Ferlito, costituitosi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono dell'omesso esame dell'istanza di applicazione della causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, è manifestamente infondato, avendo il Tribunale affermato che (pag. 3 della motivazione della sentenza di appello) tale causa è inapplicabile per la gravità dell'evento occorso alla persona offesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i