Cassation court dismisses appeal as inadmissible because plea bargain sentences are only reviewable for specific limited grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Piva and Azzo inadmissible without a hearing. The defendants argued the trial court lacked motivation for not granting acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that plea bargain sentences are only reviewable for specific grounds like the defendant's will or legal qualification, excluding the claimed lack of motivation. Consequently, the appeals were dismissed de plano, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; claims of lack of motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIVA JONNY nato a COPPARO il 04/09/1987 AZZO DENNY nato a BOLOGNA il 26/10/1990 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a 3onny Piva e a Denny Azzo la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per un reato di furto aggravato ed un delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.„ applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati; - che il motivo di ricorso con il quale gli imputati lamentano la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen, è inammissibile, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peli., prevede che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra quello posto dal ricorrente a fondamento della sua impugnazione e che il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso vengono proposti motivi non consentiti dalla legge; - che, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così