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Ordinanza — n. 31146/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against reduced sentence for attempted burglary with recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence for attempted burglary with recidivism. The appellant argued that the denial of generic mitigating circumstances was based on a mere appearance of reasoning, but the court found the lower court's justification regarding the criminal mode and profit motive sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence reduction based on the apparent lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court's decision is grounded in established facts and legal logic regarding the criminal conduct.

Parole chiave

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appeal inadmissibility generic mitigating circumstances attempted burglary recidivism penalty procedural costs attenuazione della pena recidiva nell'infrazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIDANOVIC MIRIANA nata il 01/01/1993 avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 15 marzo 2016 del Tribunale di Ancona che aveva affermato la penale responsabilità di Miriana Ghidanovic per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, condannandola, con la recidiva reiterata e specifica, alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello affermato che le attenuanti generiche non possono essere applicate, emergendo dalle modalità di commissione del reato, attuato mediante effrazione della porta e con la partecipazione di un complice, la adozione di scelte delinquenziali a scopo di profitto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il