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Ordinanza — n. 31134/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as withdrawn by defendant under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed a formal waiver of the appeal on January 20, 2022. Although the lower court had previously extinguished the criminal charge due to prescription while upholding civil rulings, the defendant voluntarily withdrew the challenge before the final judgment. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 591 of the Criminal Procedure Code and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant personally and formally renounces the appeal before the final judgment, thereby waiving the right to contest the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal formal waiver of appeal Article 591 Criminal Procedure Code inadmissible appeal procedural costs award voluntary renunciation Cassa delle ammende rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFALONE MODESTO nato a NAPOLI il 13/03/1957 avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di SALERNOrdato avviso alle parti9 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Confalone Modesto ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 582, cod. pen. a lui ascritto, mentre ha confermato le statuizioni civili; Rilevato che il 20 gennaio 2022 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato personalmente con firma autenticata dal suo difensore; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1