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Ordinanza — n. 31133/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting mere factual complaints as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Gessica Carbone and Losetto Sciaron inadmissible. The defendants argued that their joint responsibility for theft was unproven and illogical, claiming they were unaware of the crime committed by their wife. The court rejected these arguments, ruling that such complaints constitute mere factual grievances rather than valid legal grounds for review under the principle of limited cassation jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.: Appeals based solely on factual disagreements or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible in cassation proceedings, as the supreme court cannot substitute its own assessment of facts for that of the trial court.

Parole chiave

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cassation jurisdiction factual complaints theft conspiracy limited review procedural inadmissibility risarcimento per atto illecito furto di lieve entità accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONE GESSICA nato a MIRANO il 04/05/1990 LOSETTO SCIARON nato a ROMA il 22/01/1988 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 1 marzo 2014 del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Gessica Carbone e Losetto Sciaron per il reato di furto, in concorso, aggravato dalla destrezza e dal danno patrimoniale di rilevante gravità, condannandoli, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati , a mezzo del medesimo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, la difesa ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al concorso di Sciaron Lo.setto nel reato di furto, sostenendo che esso sarebbe rimasto indimostrato e che egli neppure si era accorto della commissione del reato, materialmente effettuato dalla moglie.

3. I ricorsi sono inammissibili. Le censure proposte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. Si tratta, quindi, di un mo .:ivo estraneo al sindacato di legittimità poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice de merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La Corte di appello ha puntualmente scrutinato il motivo di doglianza già devoluto con il gravame di merito, enucleando gli elementi di fatto da cui ha tratto, con argomentazioni non inficiate da illogicità, il convincimento del consapevole concorso del Losetto nel delitto materialmente compiuto dalla moglie. ( cfr. pg . 2 della motivazione della sentenza impugnata) 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa celle ammende.