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Ordinanza — n. 31129/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31129/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza dei 15/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAelk_a_a_y_v_Lso~ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato nei confronti di Massimo Braidic la pena concordata con la Pubblica Accusa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a una pluralità di delitti (contro il patrimonio e contro la fede pubblica).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 31129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in relazione a una pluralità di delitti (contro il patrimonio e contro la fede pubblica).

Parole chiave

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motivi di cassazione retrocessione di beni ecclesiastici reati contro il patrimonio libertà di credenza e di coscienza clausola punitiva controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato nei confronti di Massimo Braidic la pena concordata con la Pubblica Accusa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza dei 15/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAelk_a_a_y_v_Lso~ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato nei confronti di Massimo Braidic la pena concordata con la Pubblica Accusa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a una pluralità di delitti (contro il patrimonio e contro la fede pubblica).

2. Ha proposto ricorso l'imputato che, con il ministero del difensore„ lamenta la violazione dell'art.129 c.p.p. e correlato vizio di motivazione,.

3. Il ricorso è inammissibile, giacchè proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2022 Il consigliere estensore Il P