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Ordinanza — n. 31128/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to improper grounds and lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the statutory grounds permitted by law. The appellant challenged the decision's motivation, arguing it was insufficient, while the Court noted that plea agreements inherently require concise motivation regarding facts, legal qualification, and sentence proportionality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds; otherwise, they are inadmissible, and the court must verify motivation de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds motivation review procedural time limits court costs award esecuzione della pena pena privativa della libertà esecuzione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA.] VALMIR (CUI 049SSOW) nato il 28/10/1987 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO LItoavviso c udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA.] VALMIR (CUI 049SSOW) nato il 28/10/1987 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO LItoavviso c udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA.] VALMIR (CUI 049SSOW) nato il 28/10/1987 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO LItoavviso c udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Pjollaj Valmir, per i delitti di cui agli artt. 110. 624, 625 co.1 n.2 e 61 n.2, 81, co.1, 337 cod.pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; Considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione;

Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci