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Ordinanza — n. 31127/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals against non-decisional orders are inadmissible unless they cause abnormal effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by two defendants against a GIP order inadmissible without formalities. The defendants argued that the order violated their right to defense by denying a hearing rescheduling due to the lawyer's legitimate impediment. The court ruled that such orders are non-decisional and can only be challenged together with the final judgment unless they produce abnormal effects, which was not alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 586, Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against non-decisional orders issued during proceedings are inadmissible unless they give rise to abnormal effects.

Parole chiave

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non-decisional orders right to defense abnormal effects GIP orders procedural inadmissibility diritto a un difensore impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 178 co. 1 lett. C) cod. proc. pen.
Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, i quali, con il ministero del medesimo difensore, impugnano la predetta ordinanza chiedendone l'annullamento, ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett. C) cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa.
Art. 586 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. infatti, le ordinanze emesse in dibattimento sono impugnabili solo unitamente all'impugnazione della sentenza, salvo che diano luogo a provvedimenti abnormi (Sez.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
4.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art. 586 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 24898/2018
infatti, le ordinanze emesse in dibattimento sono impugnabili solo unitamente all'impugnazione della sentenza, salvo che diano luogo a provvedimenti abnormi (Sez. 5, 24898/2018), ciò che, nel caso di specie, non risulta neppure dedotto dai ricorrenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YMERI ILDA nato il 25/04/1997 RADA:1 BLEDAR nato il 02/02/1997 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIArerato -arso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di Ymeri Ilda e Radaj Bledar, imputati nel procedimento R.G.GIP n. 5/21 Tribunale di Civitavecchia.

2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, i quali, con il ministero del medesimo difensore, impugnano la predetta ordinanza chiedendone l'annullamento, ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett. C) cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa.

3. I ricorsi sono inammissibile, in quanto i ricorsi proposti avverso un provvedimento a contenuto non decisorio e quindi non autonomamente impugnabile. Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. infatti, le ordinanze emesse in dibattimento sono impugnabili solo unitamente all'impugnazione della sentenza, salvo che diano luogo a provvedimenti abnormi (Sez. 5, 24898/2018), ciò che, nel caso di specie, non risulta neppure dedotto dai ricorrenti. 4.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022 Il consig