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Ordinanza — n. 31126/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in plea agreement sentencing classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Frosch Tex inadmissible without formalities. The appellant challenged the judicial officer's decision to validate a plea agreement under Article 444 of the Code of Criminal Procedure regarding attempted unauthorized entry. The court ruled that challenges to plea agreement sentencing are limited to manifest errors, excluding general legal evaluation mistakes not evident from the text. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentencing are admissible only for manifest errors, excluding general legal evaluation mistakes not evident from the text.

Parole chiave

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plea agreement sentencing manifest error standard cassation inadmissibility unauthorized entry attempt procedural costs award condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Bolzano ha convalidato l'accordo sulla richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui agli art.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 444 c.p
1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Bolzano ha convalidato l'accordo sulla richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.
art. 624 bis c.p
Ricorre per cassazione l'imputato, il quale, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo con cui censura l'inquadramento dell'illecito contestato nella fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri
275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FROSCH TEX nato a BOLZANO il 04/10/1982 avverso la sentenza del 15/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO Wato avviso alle partB, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Bolzano ha convalidato l'accordo sulla richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui agli art. 56 e 624 bis c.p. contestato a Tex Frosch, per avere tentato di introdursi nel camper, parcheggiato nella pubblica via dalla persona offesa.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, il quale, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo con cui censura l'inquadramento dell'illecito contestato nella fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.. 3.11 ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, infatti, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità cella denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, la paventata erroneità dell'inquadramento del fatto di reato non può desumersi ictu ocu/i dal capo d'imputazione formulato dall'accusa.

4. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammenda. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll Luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside