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Ordinanza — n. 31125/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of specific statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued for generic lack of motivation, while the prosecution and court emphasized strict statutory limitations on such appeals. The court ruled that the appeal failed to cite one of the four specific grounds required by law for challenging plea bargain decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; generic complaints regarding motivation are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility Art. 448 c.p.p. lack of motivation procedural requirements ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDEI SERGHEI nato il 02/03/1985 avverso la sentenza del 07/02/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CREMONAtiato avviso alle paT-Cil udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Cremona ha applicato, su congiunta richiesta delle parti, la pena concordata nei confronti di Bordei Serghei ( alias Urancfriovschi Ser_ i) in ordine ai reati di cui agli artt. 624 bis, 648 e 337 c.p.;

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo, con il quale lamenta generiche carenze motivazionali.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de la misura di sicurezza. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente