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Ordinanza — n. 31123/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, rejecting minor damage mitigation due to significant financial loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for a mitigation clause based on the minor nature of the damage, but the court found the financial loss of approximately 500 euros and indirect business closure damages to be substantial. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for 'special minor damage' was not met, upholding the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The mitigation circumstance of special minor damage requires the prejudice to be trivial in economic value, considering both the stolen item's worth and indirect consequences, regardless of the victim's ability to bear the loss.

Parole chiave

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aggravated theft minor damage mitigation financial loss assessment indirect business damage inadmissible appeal danno patrimoniale pregiudizio irreparabile perdite economiche

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che svolge, per il tramite del difensore di fiducia, un unico motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore
269241; nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIUNFO MARTA nato a ROMA il 01/11/1988 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato nei confronti di Marta Triunfo la condanna per il reato di furto aggravato in concorso. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che svolge, per il tramite del difensore di fiducia, un unico motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, a pg. 3 del provvedimento impugnato, ha motivato accuratamente l'insussistenza dei presupposto della tenuità del danno patrimoniale, tale non potendo essere considerato un danno pari a circa 500 euro, e altresì considerando il danno indiretto derivato dal commerciante persona offesa dalla necessaria chiusura del negozio in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. La valutazione della Corte territoriale è coerente con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economic:o derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582, 4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2022 (` Il Consigliere estensore Il Preside