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Ordinanza — n. 31120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to waiver of pre-trial acquittal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived pre-trial acquittal arguments by accepting a plea bargain in the appellate court. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding conditions for acquittal, but the court held such complaints are precluded once a plea is accepted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Accepting a plea bargain in the appellate instance constitutes a waiver of all prior grounds for appeal, including those concerning the conditions for acquittal under Article 129, thereby rendering subsequent complaints on that matter inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain in appeal waiver of pre-trial acquittal Article 129 criminal procedure preclusive effect of plea inadmissible appeal rinuncia a pretese di salario disdetta per rappresaglia revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha convalidato, nei confronti di Vito Zagaria il concordato sui motivi ex art. 599 bis c.p.p. in ordine al reato di cui all'art.
Art. 129 c.p.p.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo del ricorso, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p..
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis c.p
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha convalidato, nei confronti di Vito Zagaria il concordato sui motivi ex art. 599 bis c.p.p.
art. 337 bis c.p
in ordine al reato di cui all'art. 337 bis c.p..
art. 129 c.p
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo del ricorso, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p..
art. 599-bis cod. proc. pen
Per altro verso, in tema di concordato in appello, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo del ricorso, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p..
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonc:hé - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
"patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA VITO nato a ANDRIA il 25/11/1983 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIrfa-to avviso affé_partg, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha convalidato, nei confronti di Vito Zagaria il concordato sui motivi ex art. 599 bis c.p.p. in ordine al reato di cui all'art. 337 bis c.p..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo del ricorso, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p..

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Per altro verso, in tema di concordato in appello, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, sono, invece, inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonc:hé - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 Luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres