Cassation appeal against plea bargain sentencing adjustment dismissed as inadmissible under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Hassan Nafi's appeal against a plea bargain sentencing adjustment inadmissible. Nafi challenged the specific calculation of the sanction, arguing it was excessive, while the prosecution had previously validated the plea deal. The court ruled that such appeals are strictly limited by law to specific grounds like legal violations or defects in the defendant's will, excluding general complaints about sentencing quantification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis c.p.p.; Art. 50 legge 103/2017: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints regarding the quantification of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI HASSAN nato il 08/09/2000 avverso la sentenza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
-rielLsti,,,i,\ LE 1.Con la sentenza impugnata, il .Lapp.e11Zi di Pescara ha convalidato la richiesta formulata nell'interesse di Hassan Nafi di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p.; 2.Propone ricorso per cassazione Hassan Nafi formulando un unico motivo con il quale si duole della commisurazione della dosimetria sanzionatoria.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, giacchè proposto avverso una sentenza di patteggiamento, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p., introdotto dall'art. 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicati ( Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 27833; conf. Sez. F n. 28742 del 25/08/2020 Rv. 279761), ovvero per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e infine all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Nel caso di specie, neppure la Difesa deduce la illegalità della pena, limitandosi a una generica doglianza attinente alla mera quantificazione della pena.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 Luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President