Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31117/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses generic appeal on aggravated theft charge due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Attanasio Ciro and Mussella Nicola inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for a specific statutory aggravating circumstance. The court rejected these claims as generic and merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 625 n. 2 cod. pen.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments aggravated theft procedural costs sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 MUSELLA NICOLA nato a NAPOLI il 04/03/1992 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; H nc_,oL._ Rilevato che ATTANASIO CIRO e MUSELLMANTONId ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato gli imputati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale gli imputati lamentano il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è generico e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 luglio