Cassation court dismisses generic appeal on aggravated theft charge due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Attanasio Ciro and Mussella Nicola inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for a specific statutory aggravating circumstance. The court rejected these claims as generic and merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 625 n. 2 cod. pen.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 MUSELLA NICOLA nato a NAPOLI il 04/03/1992 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; H nc_,oL._ Rilevato che ATTANASIO CIRO e MUSELLMANTONId ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato gli imputati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale gli imputati lamentano il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è generico e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 luglio