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Ordinanza — n. 31116/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for insult, rejecting generic complaints on sentencing and citing law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Amra Berberovic inadmissible, upholding the lower court's conviction for insult. The appellant argued for specific statutory leniency and broader sentencing discretion, but the court found these arguments generic and insufficiently supported by the case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation will not examine generic complaints regarding the application of statutory leniency or the congruity of the sentence if the lower court's decision is adequately motivated according to legal principles and logical canons.

Parole chiave

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insult conviction statutory leniency sentencing discretion inadmissible appeal procedural costs diffamazione perseguimento penale per diffamazione limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputata lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici;
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla congruità del trattamento punitivo ex art. 133 cod.
art. 595 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputata lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici;
art. 133 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla congruità del trattamento punitivo ex art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERBEROVIC AMRA nato a TUZLA( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 05/05/1985 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che BARBEROVIC AMRA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputata lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla congruità del trattamento punitivo ex art. 133 cod. pen., è generico, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11