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Ordinanza — n. 31115/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding non-punishment causes when defendant waived all grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived all grounds for appeal except those concerning the sentencing treatment. The appellant argued the lower court lacked motivation for not finding specific causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the new plea-bargaining system, the second-instance judge is not required to explicitly address non-punishment causes when the defendant has renounced all other appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant renounces all appeal grounds except sentencing treatment, the second-instance judge need not motivate the absence of non-punishment causes, as the appeal's devolutive effect limits cognition to non-waived grounds.

Parole chiave

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appeal waiver non-punishment causes lack of motivation plea bargaining system second instance procedure aggravamento della pena motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU ELENA nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA Dato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Dumitru Elena, imputata del delitto di furto aggravato, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11