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Ordinanza — n. 31113/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to substantiate specific legal arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Curci's appeal against the second-instance conviction for theft inadmissible. The appellant argued for generic leniency and specific statutory applications, but the court found these grounds insufficient as they lacked necessary critical analysis or concrete comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Curci was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) and Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a necessary critical analysis of the contested decision or a concrete comparison with the reasoning provided by the court of second instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds failure of critical analysis inadmissible cassation appeal lack of concrete comparison procedural costs award aggressione fisica corresponsabilità della vittima calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 588 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 62 bis cod. pen.
e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è generico, in quanto non si confronta con la congrua motivazione resa sul punto dal giudice di secondo grado, ed è, per quanto concerne le circostanze di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 588 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è generico, in quanto non si confronta con la congrua motivazione resa sul punto dal giudice di secondo grado, ed è, per quanto concerne le circostanze di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 27/05/1992 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CURCI ANTONIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 588 cod. pen.; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, afferenti alla penale responsabilità dell'imputato, sono generici in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è generico, in quanto non si confronta con la congrua motivazione resa sul punto dal giudice di secondo grado, ed è, per quanto concerne le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso