Cassation Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims on psychological elements and prescription periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Marcantonio's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft under Article 455 of the Penal Code. The appellant argued for a lack of motivation regarding psychological elements and an error in calculating the prescription period, but the court found these arguments unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible when it reproduces grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance, or when it relies on manifestly unfounded claims regarding prescription periods contradicted by the trial record.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCANTONIO GIUSEPPE nato a BARI 11 10/08/1990 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MARCANTONIO GIUSEPPE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata verifica della decorrenza del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, in quanto afferente a violazioni di norme sostanziali e processuali palesemente smentite dagli atti, tenuto conto dei periodi di sospensione rilevati nel corso del giudizio di primo grado dal 12.04.2016 al 06.06.2017 e dal 13.03.2018 al 19.02.2019; Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 luglio 202