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Ordinanza — n. 31109/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigation as lower court provided sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigation. The appellant argued that the appellate court failed to properly address statutory mitigating factors, but the court found the lower court's reasoning sufficient under established jurisprudence. The decision rests on the principle that a judge need not consider every element individually if the decisive factors are clearly indicated in the overall discretionary judgment.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; While the judge must consider all elements listed in Article 133 of the Penal Code, it is sufficient to indicate those of eminent relevance in the overall discretionary judgment, provided the decision is logically and legally motivated.

Parole chiave

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generic mitigation penal code provisions judicial reasoning appeal inadmissibility discretionary judgment risarcimento del danno alla persona abbandono per lesioni personali lesioni semplici qualificate

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA ANDREA GIULIO nato a BERGAMO il 09/04/1975 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; a Rilevato che MAZZOLA ANDREA GIULIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in relazione alla pena inflitta all'imputato per il reato di lesioni personali aggravate. Considerato che il primo motivo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);

Considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 lu io 2022 Il consiglier sore Il P