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Ordinanza — n. 31108/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as appealable grounds were not exhausted and facts were not misread.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to identify specific misreadings of procedural emergencies. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the aggravated theft charge, but the court noted this was merely a repetition of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without pointing to specific errors in the assessment of procedural emergencies.

Parole chiave

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inadmissible appeal exhaustion of grounds procedural emergencies repetition of arguments court costs aggravated theft Cassation review imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC MORZULA nato a CASERTA il 07/07/1993 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Stojanovic Morzula ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto alla ricorrente, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato che lo stesso motivo di doglianza è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 luglio 2022 Il consiglie sore Il Preside