Cassation court dismisses appeals against aggravated threats conviction for procedural violations and vague reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a second-instance conviction for aggravated threats inadmissible. The appellants argued for procedural errors under Article 512 of the Code of Criminal Procedure and questioned the court's reasoning, but the court found these arguments factually unsupported or lacking specificity. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the alleged procedural violations are clearly contradicted by the case file or when the grounds lack specificity and merely repeat already examined points.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAHID IQBAL nato il 25/07/1981 MOHAMMAD JAVEED IQBAL nato il 02/08/1978 SAJID MUHAMMAD nato il 22/12/1984 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESC[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che MOHAMMAD JAVEED IQBAL, ZAHID IQBAL e SAJID MUHAMMAD ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado agli imputati per il reato di minaccia aggravata.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen., è afferente alla violazione di norme processuali che è palesemente smentita dagli atti processuali; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, oltre ad essere versato in fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così