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Ordinanza — n. 31104/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as procedural violation claims do not warrant nullity under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Iannone inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the lower court's conviction for embezzlement and bankruptcy, arguing procedural flaws in evidence evaluation and legal application. The court rejected these claims because violations of evidence rules and judicial discretion do not automatically render a trial null and void under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 192, 533, 606 c.p.p.; Art. 216, 223 L. fall.: Violations of evidence evaluation rules or judicial discretion do not constitute a ground for nullity unless they cause specific procedural invalidity, as they are not punishable by nullity under Art. 606(c) c.p.p.

Parole chiave

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procedural nullity evidence evaluation judicial discretion criminal procedure violation of law inadmissible appeal nullity of trial bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
214794); -che inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen.
Art. 533 c.p.p.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 606 c.p.p.
533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 216 L. fall.
Art. 223 L. fall.
art. 192 cod.proc.pen
214794); -che inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen.
art. 606 cod.proc.pen
b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 20 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012
ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex nnultis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv.
Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016
264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020
274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997
c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE ANTONIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 08/01/1980 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato, per quanto qui di interesse, la pronunzia di primo grado, emessa nei confronti di ANTONIO IANNONE, con la quale si condannava l'imputato per i reati di appropriazione indebita, per vari reati, tra cui quelli di bancarotta e di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/92; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., oltre a non essere è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, è versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove, pur in assenza di travisamento delle stesse; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché in ordine agli artt. 216 e 223 legge fallimentare, è unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 20 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); -che inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex nnultis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404); - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas