Cassation court dismisses appeal against bankruptcy accessory penalties as generic and lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged reduced bankruptcy accessory penalties, arguing violations of specific bankruptcy law articles and motivational defects. The court rejected these claims as generic and manifestly unfounded, noting that the lower court's decision was sufficiently motivated and subject to no further review under criminal code principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 216, 219, 223 L. fall.: An appeal challenging accessory bankruptcy penalties is inadmissible if the lower court's decision is adequately motivated and conforms to legal logic, as there is no margin for further review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI MICHELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 23/11/1979 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Michele Longobardi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato (riducendo le pene accessorie fallimentari) la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di omessa dichiarazione dei redditi e di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 216 comma 1 n.1, 219, 223 L. fall., è manifestamente infondato perché, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alle pene accessorie relative agli artt. 216 comma 1 n.1, 219, 223 L. fall., è generico e manifestamente infondato, perché il giudizio sulle suddette pene è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così