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Ordinanza — n. 31102/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated assault, ruling generic mitigation denial was properly motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances for aggravated assault. The appellant argued the lower court failed to sufficiently justify rejecting mitigation, but the court found a general reference to decisive elements was legally sufficient. Consequently, the conviction was upheld as the sentencing decision adhered to statutory logic and required standards.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's duty to motivate a denial of generic mitigation is satisfied by a congruous reference to decisive elements, without requiring an exhaustive analysis of every statutory factor.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances aggravated assault judicial motivation standards discretionary sentencing Cassation inadmissibility attenuazione della pena grave affezione alla salute peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pagina 7 della sentenza impugnata); d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pagina 7 della sentenza impugnata); d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JOUARANI SAMI nato il 11/01/1993 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che EL JOURANI SAMI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);

Ritenuto comunque che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso