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Ordinanza — n. 31098/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate evidence outside the scope of judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31098/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Pier Angelo Bellini's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. Bellini argued the lower court's reasoning was illogical regarding his criminal liability for specific offenses, but the court found his arguments factually flawed. The decision ruled that the appeal sought to re-evaluate probative sources, which falls outside the scope of the cassation review and lacks specific identification of procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when it attempts to re-evaluate the weight of evidence or the existence of liability without pointing to specific, identifiable errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence scope of judicial review manifest illogicality criminal liability assessment motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione valutazione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI PIER ANGELO nato a VERCELLI il 28/08/1946 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / / Rilevato che BELLINI PIER ANGELO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato -per quanto qui d'interesse- la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 99 co. 4 cod. pen., 223, 216 co. 1 n. 1, 219 c.2 n.1 R.D. n.267/42; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze processuali ed alla sussistenza della responsabilità dell'imputato, oltre ad essere versati in fatto, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022