Ordinanza — n. 31097/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISI MOUNADI MOHAMED nato il 01/12/1975 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA[dato avviso alle parti7,7 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta a El Idrissi Mouhadi Mohamed, imputato del delitto di cui all'art. 5 c. 8 bis D.L.vo n. 286/98; Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISI MOUNADI MOHAMED nato il 01/12/1975 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA[dato avviso alle parti7,7 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta a El Idrissi Mouhadi Mohamed, imputato del delitto di cui all'art. 5 c. 8 bis D.L.vo n. 286/98; Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci il 11/07/2022 Il consigliere este sore Il Presidente Gra Miccoli