Cassation appeal dismissed for being personally signed by the accused instead of a registered defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the accused, Benedetto Mansi, rather than by a registered defense lawyer. The court applied the principle that post-2017 procedural reforms require all cassation appeals to be submitted by attorneys on the special roll. Consequently, the appeal was rejected ex officio, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a registered defense lawyer; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI BENEDETTO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO 11 17/06/1978 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAbato avviso alle partii1 / udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Benedetto Mansi ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 23.02.2022, all'esito di giudizio di rinvio, dalla Corte di Appello di Bologna in funzione di giudice dell'esecuzione; Rilevato che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia c:autelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010);
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Il Presidente S t ejge3x:4,_ D E POSI ATA CANC 1 2 A 22 IL CAC