Cassation court dismisses appeal against partial sentence reduction for fraud bankruptcy, citing insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reduction of accessory penalties and the denial of general mitigating circumstances. The court found the appeal infounded because the appellate judge provided sufficient reasoning regarding the decisive elements for denying the requested benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216, ultimo comma, L.fall.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the lower court's reasoning on mitigating circumstances or penalty reduction was legally flawed or arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI MARIO nato a ENDINE GAIANO il 23/02/1952 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / / / / Rilevato che Vitali Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato la sentenza impugnata riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.fall., confermando nel resto la condanna dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti al ricorrente, denunzia supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato in giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2