Criminal appeal dismissed for admissibility as it seeks factual re-evaluation outside the scope of cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal sought a re-evaluation of evidence, which is prohibited in cassation proceedings. The appellant argued for a different reading of probative sources, but the court found this constituted a factual reassessment rather than a legal error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is directed at a re-evaluation of facts or a new reading of evidence, as the cassation court's jurisdiction is limited to the review of legal errors and procedural violations.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCATELLI MIRKO LODOVICO nato a CALCINATE il 13/05/1975 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO_I; Rilevato che Mirko Lodovico Locatellì ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato tentato di lesioni aggravate; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio motivazionale, non è consentito in sede di legittimità perché, oltre a essere versato in fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'H luglio 20