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Sentenza — n. 31092/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMMOGLIA VINCENZO ANTONIO nato a VIGGIANO il 22/02/1965 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / / - che la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza di secondo grado, la quale ha riqualificato la condotta contestata ai sensi degli artt. 81, 447-482 cod.pen., con cui Vincenzo Antonio Lammoglia era stato condannato per il reato di falsità materiale in certificato commessa da privato; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 447-482 cod.pen., con cui Vincenzo Antonio Lammoglia era stato condannato per il reato di falsità materiale in certificato commessa da privato; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali;

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti mancanza di credibilità correzione di errore materiale difetti materiali accertamento inesatto dei fatti falsificazione dei pesi e delle misure
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMMOGLIA VINCENZO ANTONIO nato a VIGGIANO il 22/02/1965 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / /

RITENUTO IN FATTO

- che la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza di secondo grado, la quale ha riqualificato la condotta contestata ai sensi degli artt. 81, 447-482 cod.pen., con cui Vincenzo Antonio Lammoglia era stato condannato per il reato di falsità materiale in certificato commessa da privato; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati, sicché è d'obbligo dichiarare la causa di estinzione della prescrizione, giacché il relativo termine prorogato è decorso il 1.10.2021; - che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; - che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2022 Il consigli nsore Il