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Ordinanza — n. 31091/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31091/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDILE ENKELEJDA nato il 09/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Enkelejda Ndile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Regesto Legislator

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art. 164 cod.pen; Ordinanza — n. 31091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDILE ENKELEJDA nato il 09/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Enkelejda Ndile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima causalità della lesione alla spalla testimonianza della vittima diritti della vittima grave affezione alla salute lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDILE ENKELEJDA nato il 09/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Enkelejda Ndile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 112 n.1 cod.pen. e il vizio motivazionale sul punto, sono manifestamente infondati perché sotto il profilo della violazione di legge risultano indediti e, comunque, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali si contesta l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 164 cod.pen. e il vizio di motivazione sul punto, sono manifestamente infondati perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 6 della sentenza);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci