Ordinanza — n. 31087/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELOTTI PIERLUIGI nato a SALA MONFERRATO il 05/06/1965 avverso l'ordinanza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che MELOTTI PIERLUIGI ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello avverso la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di violenza privata; Rilevato che con il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erronea applicazione del combinato disposto dagli artt. 591 co. 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 591 co. 1 lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELOTTI PIERLUIGI nato a SALA MONFERRATO il 05/06/1965 avverso l'ordinanza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che MELOTTI PIERLUIGI ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello avverso la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di violenza privata; Rilevato che con il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erronea applicazione del combinato disposto dagli artt. 591 co. 1 lett.
c) e 581 lett.
d) cod. proc. pen., attiene alla violazione di norme processuali che è palesemente smentita dagli atti processuali, giacché l'appello risulta generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 Il consigliere este sore Il Presidente