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Ordinanza — n. 31087/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31087/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELOTTI PIERLUIGI nato a SALA MONFERRATO il 05/06/1965 avverso l'ordinanza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che MELOTTI PIERLUIGI ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello avverso la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di violenza privata; Rilevato che con il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erronea applicazione del combinato disposto dagli artt. 591 co. 1 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 591 co. 1 lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali modificazione delle conclusioni allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELOTTI PIERLUIGI nato a SALA MONFERRATO il 05/06/1965 avverso l'ordinanza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che MELOTTI PIERLUIGI ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello avverso la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di violenza privata; Rilevato che con il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erronea applicazione del combinato disposto dagli artt. 591 co. 1 lett.

c) e 581 lett.

d) cod. proc. pen., attiene alla violazione di norme processuali che è palesemente smentita dagli atti processuali, giacché l'appello risulta generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 Il consigliere este sore Il Presidente