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Ordinanza — n. 31086/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31086/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFORE GIUSEPPE ANNIBALE nato a CARMAGNOLA il 05/12/1969 LAFORE' OSVALDO nato a TORINO il 30/09/1993 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LAFORÈ GIUSEPPE ANNIBALE e LAFORÈ OSVALDO ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto; Considerato che il primo motivo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza della motivazione posta a base della condanna per il reato di furto, è privo di specificità perché genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFORE GIUSEPPE ANNIBALE nato a CARMAGNOLA il 05/12/1969 LAFORE' OSVALDO nato a TORINO il 30/09/1993 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LAFORÈ GIUSEPPE ANNIBALE e LAFORÈ OSVALDO ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto; Considerato che il primo motivo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza della motivazione posta a base della condanna per il reato di furto, è privo di specificità perché genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;

Parole chiave

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imputazione di furto prove fabbricate tentata truffa prova informatica insufficienza di prove alibi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFORE GIUSEPPE ANNIBALE nato a CARMAGNOLA il 05/12/1969 LAFORE' OSVALDO nato a TORINO il 30/09/1993 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LAFORÈ GIUSEPPE ANNIBALE e LAFORÈ OSVALDO ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto; Considerato che il primo motivo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza della motivazione posta a base della condanna per il reato di furto, è privo di specificità perché genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso