Ordinanza — n. 31085/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRAKTARI ERMAL nato il 01/05/1985 avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ermal Bajraktari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza di prime grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizio motivazionale, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere versato in fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31085/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRAKTARI ERMAL nato il 01/05/1985 avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ermal Bajraktari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza di prime grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizio motivazionale, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere versato in fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l glio