Ordinanza — n. 31083/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALESSIO nato a NAPOLI il 24/11/1989 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Alfano Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in aggravato; Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALESSIO nato a NAPOLI il 24/11/1989 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Alfano Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in aggravato; Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ALESSIO nato a NAPOLI il 24/11/1989 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Alfano Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in aggravato; Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato inoltre che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 Il consiglier sore Il Presid