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Ordinanza — n. 31081/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for being specific and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued for specific mitigating circumstances and non-punishment, but the court found these arguments insufficient and unsupported by the record. The decision emphasizes that appellate review is limited to checking if the first-instance judgment was motivated and consistent with the facts presented.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are specific and unfounded, as they merely repeat the arguments of the lower court which were sufficiently motivated and based on a careful examination of the defense's submissions.

Parole chiave

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specific and unfounded appeal repetition of lower court arguments sufficient motivation requirement theft conviction appeal inadmissible appeal grounds furto di lieve entità assicurazione contro il furto imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
in relazione all'art. 133, cod. pen., alla violazione degli artt.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
e alla violazione dell'art. 99 cod. pen.;
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 99 cod. pen
e alla violazione dell'art. 99 cod. pen.;
art. 131 bis cod. pen
art. 133 cod. pen
in relazione all'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016
n. 43438 del 2010 rv. 248960
270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n.
n. 35526 del 2013 rv. 256713
248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713- 01, n.
n. 19170 del 2015 rv. 263464
256713- 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n.
n. 35738 del 2010 rv. 247838
263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINARDO IVO GAETANO nato a RAVENNA il 13/08/1983 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, confermando la pronunzia di primo grado, ha ritenuto responsabile CINARDO IVO GAETANO per reati di furto; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi, che attengono alla violazione dell'art. 131 bis, cod. pen. in relazione all'art. 133, cod. pen., alla violazione degli artt. 62 n.4 cod. pen. e 62 bis cod. pen. e alla violazione dell'art. 99 cod. pen.;

Ritenuto che i motivi di ricorso sono aspecifici e manifestamente infondati, in quanto non si confrontano che le argomentazioni della Corte di appello, sorrette da sufficiente motivazione e da un attento esame delle deduzioni difensive; Considerato che la Corte d'appello ha precisato che i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio che risultano a carico dell'imputato sono ostativi all'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Considerato, inoltre, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);

Considerato, pure, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Considerato che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore crirninogeno per la commissione del reato "sub iudíce" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713- 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).

Ritenuto, dunque, che il ricorso è inammissibile e che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.