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Ordinanza — n. 31080/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing mitigation as it concerns discretionary treatment determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the lack of general mitigating circumstances in the sentencing phase. The appellant argued for a violation of motivation rules, but the court noted that such arguments regarding the determination of the sanction are not admissible in the finality jurisdiction. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established jurisprudence requiring only a reference to decisive elements for denying benefits.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments concerning the determination of the sanctioning treatment are inadmissible in the finality jurisdiction, as the court of merit need only provide a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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finality jurisdiction sentencing treatment mitigating circumstances inadmissible appeal determination of sanction tentata rapina furto di lieve entità altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATTINI YURI nato a CENTO il 17/01/1976 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Sabattini Yuri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Bologna che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato cui agli artt. 110, 56, 624, 625 comma 1, nn. 2 e 5, cod.pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione;

Rilevato che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, avendo il giudice territoriale evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo e, di converso, la convergenza di plurime precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 111 lugl