Cassation court dismisses appeal claiming aggravated theft sentencing error due to recidivism. Appeal rejected as inadmissible for generic punishment complaints. Court upholds appellate decision denying mitigating circumstances. Recidivism and flagrance bar generic mitigation. Court requires only decisive factors considered. Appeal rejected for generic punishment complaints. Court upholds appellate denial of mitigation. Recidivism and flagrance bar mitigation. Court requires only decisive factors considered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim regarding the application of aggravated theft sentencing rules. The appellant argued that the appellate court erred in disapplying the recidivism increase, while the court noted the flagrance and specific criminal history were valid grounds for denying generic mitigating circumstances. The court ruled that judges need not consider every favorable or unfavorable element, only those deemed decisive, thereby upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal based on generic complaints regarding the punitive treatment of the offense is inadmissible in the court of cassation, and the appellate court's refusal to grant generic mitigation based on flagrance and specific recidivism is valid even if not all arguments were explicitly addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUSCAS FLORIN MARIN nato il 25/06/1985 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13 ottobre 2020, con la quale PUSCAS FLORIN MARIN era stato condannato per il reato di furto aggravato, ha rideterminato la pena disapplicando l'aumento per la sussistente recidiva; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 62 bis cod. pen.; -che il motivo di ricorso, afferendo genericamente al trattamento punitivo, non è ammesso in sede di legittimità. - che, peraltro, si tratta di un profilo di censura già adeguatamente disatteso dalla Corte d'appello che ha ritenuto la flagranza del reato e i precedenti penali specifici dell'imputato quali elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti; - che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che, pertanto, il ricorso è inammissibile e consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11 lugli 2022 Il Consiglier sore Il