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Ordinanza — n. 31076/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper conversion of a fine appeal into a cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giacomo Bruccoleri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant had attempted to convert an appeal against a monetary penalty from the Peace Judge into a cassation petition, arguing violations of constitutional and procedural rights. The Court ruled that such conversion does not occur automatically; instead, the court must examine the appellant's true intent and the actual content of the filing, declaring the appeal inadmissible if the intent was to use a legally prohibited remedy.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal against a monetary penalty does not automatically convert into a cassation petition; the court must assess the appellant's true intent and the actual content of the filing, declaring the appeal inadmissible if the intent was to use a legally prohibited remedy.

Parole chiave

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conversion of appeal monetary penalty Peace Judge cassation inadmissibility true intent of appellant procedural conversion Art. 568 cod. proc. pen. perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
e dell'art. 568, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - n. 55830 del 08/10/2018 Rv. 274624
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUCCOLERI GIACOMO DOMENICO nato a AGRIGENTO il 30/10/1990 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronunzia di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal Giudice di Pace di Agrigento nei confronti di Bruccoleri Giacomo Domenico, in relazione al delitto di cui all'art. 595 cod. pen; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost. e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; - che il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo di doglianza, con il quale il ricorrente, contesta la mancata conversione dell'appello in ricorso per cassazione, è manifestamente infondato, poiché in tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 5 - n. 55830 del 08/10/2018 Rv. 274624); - che nella specie con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado il Bruccolieri ha dedotto vizi estranei al sindacato di legittimità, denunziando il difetto di prova ovvero il travisamento delle evidenze fattuali istruttorie quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto contestatogli; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così