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Ordinanza — n. 31075/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31075/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATA MARTINO nato a SIRACUSA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; -che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale AMATA MARTINO era stato condannato per i reati di minacce aggravate e violazione di domicilio; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; -che con il primo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla mancanza di motivazione in tema di concessione delle attenuanti generiche; -che con il secondo motivo lamenta, ex dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio; -che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31075/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla mancanza di motivazione in tema di concessione delle attenuanti generiche; -che con il secondo motivo lamenta, ex dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio; -che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Parole chiave

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attenuazione della pena minaccia nel diritto penale aggravamento della pena sanzione penale caso di media gravità reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
259899); -che è, altresì, il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATA MARTINO nato a SIRACUSA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale AMATA MARTINO era stato condannato per i reati di minacce aggravate e violazione di domicilio; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; -che con il primo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla mancanza di motivazione in tema di concessione delle attenuanti generiche; -che con il secondo motivo lamenta, ex dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio; -che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); -che è, altresì, il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., adeguandosi la pena all'entità del fatto, alla personalità dell'imputato ed al complessivo atteggiamento processuale; - che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Cos