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Ordinanza — n. 31074/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31074/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALCANTE ANDREA nato a VIAREGGIO il 01/12/1976 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; -che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 12 ottobre 2020 dal Tribunale di Massa, con la quale CAVALCANTE ANDREA era stato condannato per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche; - che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità giacché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia - come nella specie- non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 614 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31074/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 614 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche; - che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità giacché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia - come nella specie- non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

Parole chiave

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inviolabilità del domicilio indennizzo per carcerazione preventiva sanzione penale abitazione familiare attenuazione della pena domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 614 cod. pen
-che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 12 ottobre 2020 dal Tribunale di Massa, con la quale CAVALCANTE ANDREA era stato condannato per il reato di cui all'art. 614 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALCANTE ANDREA nato a VIAREGGIO il 01/12/1976 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 12 ottobre 2020 dal Tribunale di Massa, con la quale CAVALCANTE ANDREA era stato condannato per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche; - che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità giacché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia - come nella specie- non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1