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Ordinanza — n. 31073/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31073/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31073/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALETTA VINCENZO nato a TRECCHINA il 13/10/1958 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Paletta Vincenzo per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31073/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari;

Parole chiave

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cattiva gestione bancarotta fraudolenta omissione della contabilità irregolarità finanziarie rettifiche finanziarie fatture impagate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALETTA VINCENZO nato a TRECCHINA il 13/10/1958 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Paletta Vincenzo per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari;

Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; Considerato che entrambi í motivi di ricorso, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasí sul punto quanto esposto pag. 3, parte motiva, primo e secondo capoverso], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza dì legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili, con congrua indicazione delle ragioni al riguardo, pag. 2, penultimo capoverso, della parte motiva della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d