Ordinanza — n. 31072/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA MORENA nato a CASALMAGGIORE il 27/11/1969 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per il reato di cui agi artt. 56 e 624 bis c.p. nei confronti di Morena Cavazza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 624 bis c.p. nei confronti di Morena Cavazza.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA MORENA nato a CASALMAGGIORE il 27/11/1969 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per il reato di cui agi artt. 56 e 624 bis c.p. nei confronti di Morena Cavazza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo, con cui lamenta l'insussistenza dei presupposti discrezionali per l'applicazione della recidiva reiterata, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile non essendo consentito dalla legge in sede di legittimità la doglianza che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, se sorretta, come nel caso di specie, da sufficiente e non illogica motivazione, segnalando come i gravi e specifici precedenti dell'imputata, gravata, al momento del fatto, da ben cinque condanne per furti aggravati, circostanza dalla quale ha tratto fondamento per ritenere fondata la riconosciuta recidiva oltre che per negare le circostanze attenuanti generiche, in quanto , all'evidenza, le pregresse condanne, non avevano sortito alcun effetto positivo sulla imputata (Si veda pag. 4 del provvedimento impugnato). Il giudizio espresso dalla Corte di appello, sotto entrambi i profili denunciati, è corretto e sorretto da adeguata motivazione, coerente con consolidati canoni ermeneutici.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 Luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden