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Ordinanza — n. 31071/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31071/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 gennaio 2011 del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Daniele Grandizio per il reato di furto pluriaggravato ex art 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito gravi addebiti penali altri reati infrazione molto grave furto di dati truffa aggravata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDIZIO DANIELE nato a ROMA il 28/02/1982 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 gennaio 2011 del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Daniele Grandizio per il reato di furto pluriaggravato ex art 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Daniele Grandizio, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento con un solo motivo, dolendosi dell'illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che non si indicano quali sarebbero i profili di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a richiamare note coordinate ermeneutiche e a invocare criteri logici asseritamente disattesi dal giudice di merito, senza alcun confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso