Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal liability in fraud bankruptcy case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Ianniello's appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the lower courts without providing new, specific reasoning. Ianniello claimed the court erred in finding criminal liability for fraud bankruptcy, arguing that accounting documents were sent to the wrong address and that specific intent was not proven. The court rejected this, noting that the applicant was aware of the bankruptcy declaration and failed to deliver documents, demonstrating specific intent, and that the appeal lacked the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if it fails to provide specific grounds distinct from those already examined by the court of appeal, rendering the reasons generic and unrelated to the decision's explicit explanations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNIELLO GIUSEPPE nato a ACERENZA il 23/04/1946 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Ianniello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, condannandolo alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Ianniello, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per un solo motivo, con il quale lamenta contestualmente violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, evidenzia che la richiesta di consegnare le scritture contabili, che gli era stata rivolta dal curatore fallimentare, non era mai stata da lui ricevuta in quanto spedita ad un indirizzo erroneo e che comunque il ragionamento addotto dalla Corte di appello risulta illogico, non potendo ritenersi dimostrato il dolo specifico.
3. Il ricorso è inammissibile. Con i motivi di impugnazione il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza muovere alle ragioni della decisione una critica argomentata, omettendo di confrontarsi con le stesse. Ha infatti puntualizzato la Corte di appello come, dalle risultanze istruttorie, risulti che il ricorrente fosse stato a conoscenza della declaratoria di fallimento della società Giove Transport. S.a.a e del conseguente obbligo, discendente dalla legge, su di lui gravante di consegna delle scritture contabili obbligatorie entro tre giorni dalla dichiarazione di fallimento, Sotto il profilo psicologico la Corte ha sottolineato come a detto obbligo il ricorrente non ottemperò neppure una volta iniziato il procedimento penale, a dimostrazione della specifica volontà di non mettere a disposizione della curatela la documentazione in suo possesso.
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahnnetovic, Rv. 210157;
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a